LEGGE REGIONALE 5 novembre 1968, n. 37Norme per lo svolgimento del servizio di vigilanza boschiva (1)(b.u. 5 novembre 1968, n. 47)Art. 1Allo scopo di consentire un più razionale impiego dei custodi forestali per losvolgimento del servizio di vigilanza boschiva, la Giunta regionale è autorizzata adelimitare apposite circoscrizioni territoriali di sorveglianza, da fissarsi - sentite le giunteprovinciali - in relazione all'estensione ed alle caratteristiche delle varie zone boschive edai comprensori e loro suddivisioni come precisati nei piani urbanistici provinciali o, inmancanza, nei programmi di sviluppo economico delle province autonome.Art. 2Le circoscrizioni di sorveglianza boschiva sono costituite con decreto del Presidentedella Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria svoltadagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.Art. 3 - Art. 6omissis (2)NOTE(1) Questa legge deve considerarsi vigente a norm...