LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 27-08-1994REGIONE VALLE D'AOSTANorme per la tutela e la gestione della fauna selvatica eper la disciplina dell' attività venatoria.BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 39 del 9 settembre 1994 Il Consiglio Regionale ha approvato;Il Presidente della Giunta Regionalepromulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità della legge) 1. In attuazione dell' art. 2 della legge costituzione26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d' Aosta),la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplinal' attività venatoria tenuto conto dei principi generali dellalegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezionedella fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali,nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolareriguardo alla conservazione della diversità delle speciee dei biotopi relativi alla fauna selvatica, ...