软木栎树培育、保护和开发法,1956

2020/11/22 12:49:59 次 0

Legge 18 luglio 1956, n. 759Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1956, n. 190)Articolo1La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra. Articolo2Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.Articolo3La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure, sopra scorza a metri 1,30 da terra e per le volte s...


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