L 05/01/1994 Num.36 Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in Suppl. ordinario n. 11, alla Gazz. Uff. n. 14, del 19 gennaio). -- Disposizioni in materia di risorse idriche. (GALLI) PreamboloLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica:Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Tutela e uso delle risorse idriche. 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.4. Le...