Legge 21 novembre 2000, n. 353"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000Capo IPREVISIONE, PREVENZIONEE LOTTA ATTIVAArt. 1.(Finalità e princìpi)1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinam...