野生动物保护和限制狩猎法,1992

2020/11/22 12:49:59 次 0

L 11/02/1992 Num.157 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 46, del 25 febbraio). -- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (CACCIA) PreamboloLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Fauna selvatica. 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regi...


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