1Legge 14 ottobre 1999, n. 403" Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processoverbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre1999- Supplemento Ordinario n. 194Art. 1.1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, conallegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.Art. 2.1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della suaentrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.Art. 3.1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con iMinisteri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell...