L 31/01/1994 Num.97 Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (in Suppl. ordinario n. 24, alla Gazz. Uff. n. 32, del 9 febbraio). -- Nuove disposizioni per le zone montane. PreamboloLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Finalità della legge. 1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. Quando non diversamente specifica...