L 05/01/1994 Num.37 Legge 5 gennaio 1994, n. 37 (in Suppl. ordinario n. 11, alla Gazz. Uff. n. 14, del 19 gennaio). -- Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. PreamboloLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. 1. L'art. 942 del codice civile è sostituito dal seguente: <<Art. 942 (Terreni abbandonati dalle acque correnti). -- I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagun...