农业法,2003

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LEGGE 7 marzo 2003, n.38 Disposizioni in materia di agricoltura. (GU n. 61 del 14-3-2003) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulgala seguente legge: Articolo 1 Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste 1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto dellecompetenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politicheagricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con leorganizzazioni di rappresentanza agricola e della filieraagroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto d...


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