L. 21 maggio 1998, n. 164 (1).Misure in materia di pesca e di acquacoltura.(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 maggio 1998, n. 124.1. 1. Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (2), e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 (3), e alla relativa Associazione nazionale.2. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (2), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) (4);b) (5);c) (6);d) (7);e) (8);f) (9);g) (10);h) (11);i) (12).3. Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.4. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante...