L 14/07/1965 Num.963 Legge 14 luglio 1965, n. 963 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 203). - Disciplina della pesca marittima. PreamboloLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;Il Presidente della Repubblica:Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione della legge. Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.É considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito. Articolo 2 Art. 2. Organi di studio e ricerca. Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'in...