LEGGE REGIONALE 7 luglio 2003, n.32 Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del10 luglio 2003)IL CONSIGLIO REGIONALEHa approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTAPromulgala seguente legge:Capo IDisposizioni generaliArt. 1.Ambito di applicazione 1. La Regione, con la presente legge, disciplina il regimeautorizzativo concernente l'impiego di radiazioni ionizzanti, inconformita' con quanto disposto dall'Art. 29, comma 2, del decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom inmateria di radiazioni ionizzanti), e successive modifiche, dettando,specificamente, le norme per il rilascio del nulla osta preventivoclassificato di categoria B, relativamente alle attivita' comportantiesposizioni a scopo medico. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente leggediscipli...