Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (s. o. alla GU 16 gennaio 1991, n. 13). Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge: TITOLO INorme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti.Art. 1.(Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti).1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di deriv...