国家国民保护机构法,1992

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L 24/02/1992 Num.225 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 marzo, n. 64 ). -- Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. PreamboloLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge: Articolo 1 Art. 1. Servizio nazionale della protezione civile. 1. é istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni del...


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