26-4-2003 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 96 41. Coloranti Azoici 1 coloranti azoici che, per scissione di uno o piu gruppi azoici, possono rifasciare una o più delle arnmine aromatiche elencate nellappendice, in concentrazioni individuahili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parli colorate degli stesi, seconda il metodo di calcolo etaborato conformemente allarticala 2 brs della direttiva 2002161iCE. non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare In contatto diretto e proiungato con la pelle o la cavità orale umana. ad esempio: - abbigliamento, biancheria da letta, asciugamani, articoli per capelji, parrucche, cappelli, pannolini ed altri artic i a pelo, - calzature, guanti, cinturini per oroiogi, b etelportafogii, cartelle porta docurnenli, copri sedie, bors al colto, - giocattoli tessiti o in cuoio o rivestiti con te - filati e tessuti destinati al consumatore fina 2. Inoltre gli artico...