Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti perl’interruzione tecnica dell’attività di pesca nel 2001. Art. 1. 1. Per lanno 2001, aifini della tutela dellincremento delle risorse alieutiche, è istituita lamisura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giornidi interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e deirelativi oneri previdenziali ed assistenziali. 2. Le modalità diattuazione e di erogazione dellintervento sono determinate con decreto delMinistro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissioneconsultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per lagestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare. 3. Allonere derivantedal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per lanno 2001, si provvede conle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui allarticolo 5 dellalegge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versateallen...