REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775 G.U.R.I. 8 gennaio 1934, n. 5Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.Titolo INORME SULLE DERIVAZIONI E SULLE UTILIZZAZIONIDELLE ACQUE PUBBLICHECapo ICONCESSIONI E RICONOSCIMENTI DI UTENZEArt. 11. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmenteestratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamenteper la loro portata o per lampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione alsistema idrografico al quale appartengono abbiano ed acquistino attitudine ad usi dipubblico generale interesse. 2. Le acque pubbliche sono inscritte, a cura del Ministerodei lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decretoreale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore deilavori pubblici, previa la procedura da esprimersi nei modi indicati dal regolamento. 3.Con le stesse forme, possono es...