De Agostini Giuridica - LEGGI DITALIA (testo vigente)D.M. 17 gennaio 1991 (1).Divieto di vendita di parti e prodotti di rinoceronte(2). (1) Pubblicatonella Gazz. Uff. 26 gennaio 1991, n. 22.(2) Si ritieneopportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL MINISTRODELLAGRICOLTURA E DELLE FORESTEdi concerto conIL MINISTRODELLAMBIENTE Vista laconvenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di floraselvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;Vista la legge n.874 del 19 dicembre 1975 con la quale Þ stata ratificata detta convenzione;Visto lart. XIdella convenzione suddetta che delega alla conferenza degli Stati parteladozione di misure per assicurare lefficacia della conservazione dellespecie in natura;Vista la riduzione6.10 adottata dalla sesta conferenza degli Stati parte della convenzionesvoltasi a Ottawa, Canada, dal 12 al 24 luglio 1987, che vieta il commercio diprodotti di rinoceronti, come principale causa della distru...